Iscrizione anagrafica – “Cambio di residenza in tempo reale”
Le nuove residenze e le variazioni di indirizzo all’interno del comune devono essere effettuate entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento.
Le dichiarazioni devono corrispondere alla situazione di fatto.
Il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale, cioè avere dimora stabile o averne l’intenzione. L’intenzione è rilevabile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali e familiari.
In caso di dichiarazioni false o mendaci il movimento anagrafico è annullato (ovvero si ritorna alla posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica). Sarà data comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza; sono previste sanzioni penali.
La dichiarazione per il cambio di residenza può essere presentata attraverso il portale dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente al seguente link: ANPR oppure seguendo le indicazioni che seguono.
SI RACCOMANDA DI COMPILARE I CAMPI DEL MODULO MINISTERIALE CONTRASSEGNATI CON IL SINGOLO ASTERISCO *
LA MANCATA COMPILAZIONE DEI CAMPI RELATIVI E LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI TUTTI I MAGGIORENNI INTERESSATI ALLA RICHIESTA COMPORTA LA NON RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA.
Nessun costo
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe Via F.lli Rosselli 11 o tel. 0583/240331 o e mail: anagrafe@comune.altopascio.lu.it
Informazioni importanti legate alla tassa dei rifiuti
Il cittadino che trasferisce la residenza o cambia abitazione in un nuovo immobile ha l’obbligo di regolarizzare la propria posizione relativa alla tassa sui rifiuti, presentando apposita dichiarazione entro sessanta giorni dalla data in cui ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata.
Dichiarazione Tari Utenze domestiche – formato pdf
Per richiedere la residenza:
a) RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL’A.I.R.E. CITTADINI ITALIANI
b) RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL’ESTERO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
c) RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL’ESTERO DI CITTADINI COMUNITARI
e ) RESIDENZA PER CITTADINANZA IURE SANGUINIS
Riferimenti normativi:
Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n° 35
Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76