Cosa è la IPPC o prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento?

Direttiva Comunitaria sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 4 agosto 1999 n°372
ed il Decreto Ministeriale del 23novembre 2001


Cosa è la IPPC o prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento?

Nel 1996 la UE ha pubblicato la Direttiva 96/61/CE (Direttiva IPPC) che stabilisce una serie di regole comuni per il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni industriali in Europa. L’acronimo IPPC significa “Integrated Pollution Prevention and Control”, e riguarda la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. La Direttiva IPPC è stata recepita in Italia con i seguenti atti legislativi:

- Decreto Legislativo n° 372 del 4 agosto 1999 (D.Lgs. 372/99) “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 252 del 26/10/1999 (D.Lgs.372/99)

- Decreto Ministeriale del 23 novembre 2001 (DM 23/11/01) pubblicato sulla G.U. del 13 febbraio 2002
(Supplemento ordinario n.29)

- Decreto Ministeriale del 26 aprile 2002 (DM 26/4/2002) "Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati,formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999", pubblicato in G.U. 31 maggio 2002


Lo scopo del D.Lgs.372/99 è quello di minimizzare l’inquinamento causato dalle varie sorgenti situate in tutta la UE, richiedendo per tutti i tipi di impianti elencati nell’Allegato 1 della Direttiva la necessità di ottenere autorizzazioni integrate dalle autorità dei vari paesi,in assenza delle quali non potranno operare. Il concetto di autorizzazione integrata implica che le autorizzazioni devono tenere in conto dell’insieme delle prestazioni ambientali degli impianti, ovvero delle emissioni nell’aria, degli impatti sulle acque, sul suolo, della produzione dei rifiuti, dell’impiego di materie prime, dell’efficienza energetica, del rumore, della prevenzione degli incidenti, della gestione dei rischi, ecc..

Le autorizzazioni dovranno essere basati sul concetto delle Best Available Techniques (BAT), definite nell’articolo 2 della del D.Lgs.372/99.

Cosa sono le BAT?

In accordo con la definizione ufficiale le BAT sono le “migliori tecniche disponibili”, ovvero la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. In particolare si intende per:

- migliori , le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

- tecniche, sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

- disponibili , le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del D.Lgs.372/99.In molti casi le BAT implicano miglioramenti ambientali estremamente significativi. Poiché in alcuni casi gli adeguamenti degli impianti alle BAT possono comportare per le aziende costi significativi, e potrebbero avere influenze significative su molti lavori e quindi la Direttiva garantisce un periodo di ben 11 anni di transizione a partire dalla data di applicazione della Direttiva.

Quali sono le ragioni dell’introduzione dell’IPPC?

Anche se è indiscutibile che nell’ultima decade sono stati attuati notevoli miglioramenti nell’industria, per quello che riguarda le emissioni delle sostanze inquinanti, e che con gradualità le cause principali d’impatto ambientale si sono spostate dall’industria verso le cosiddette sorgenti diffuse d’inquinamento (come il consumo di sostanze chimiche per il traffico e per le attività domestiche), non si può  certamente ancora affermare che tutte le modalità di produzione in vigore attualmente in Europa siano rispettose dei principi dello sviluppo sostenibile.  Poiché i processi di produzione industriale rappresentano ancora una parte importante delle sorgenti dell’inquinamento complessivo in Europa (soprattutto per gli inquinanti come i gas-serra, le sostanze responsabili delle piogge acide, i composti organici volatili ed i rifiuti), appare molto importante ridurre ulteriormente il loro contributo alla “non sostenibilità”.

Su questa strada è evidente che risulta più praticabile la decisione di cambiare le modalità di produzione di circa ventimila aziende  piuttosto che cambiare le abitudini di consumo di centinaia di milioni di cittadini della UE. Un’altra ragione per stabilire regole autorizzative comuni sta nella volontà della UE di evitare il cosiddetto “dumping” ambientale, che potrebbe indurre le aziende a spostarsi da una parte della UE all’altra, dove i requisiti ambientali sono meno restrittivi.

Qual è la terminologia indispensabile per la dichiarazione l’IPPC?

- Impianto: Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I del D.Lgs.372/99,
e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

- Sito: Ubicazione geografica del complesso.

- Complesso IPPC: una struttura industriale o più genericamente produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più delle attività elencate nell’allegato I del D.Lgs.372/99.

- Emissione: Scarico diretto di un inquinante nell'aria o nell'acqua e scarico indiretto, previo trasferimentotramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al sito.

Quali sono gli strumenti dell’IPPC?

Gli strumenti scelti per armonizzare le condizioni e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sono stabiliti dalla Direttiva, che contiene le regole di base per il rilascio delle autorizzazioni integrate. La Commissione Europea ha organizzato uno scambio di informazioni tra gli esperti dei singoli stati della UE,  dell’industria e delle organizzazioni ambientali, allo scopo di fornire un supporto per le autorità preposte che hanno bisogno di assistenza per individuare e stabilire quali siano le tecniche che possano definirsi BAT.

Il lavoro è coordinato dall’European IPPC Bureau ed è stato diviso in circa 30 settori congruenti con quelli previsti nell’Allegato 1 del D.Lgs. 372/99. Per ogni settore sono previsti circa due anni per completare i lavori e produrre i singoli documenti BREF (BAT Reference Document). Tutti i BREF saranno completati entro la fine del 2004: a tutt’oggi solo 8 BREF sono già stati completati e sono scaricabili dal sito dall’European IPPC Bureau. L’elenco dei BREF è riportato nell’ Appendice A del presente documento. Anche se lo scopo primario dei BREF è quello di assistere le Autorità preposte, la decisione finale rimane di loro esclusiva responsabilità,  perché devono comunque prendere in considerazione:

- le caratteristiche tecniche degli impianti e delle installazioni

- la loro localizzazione geografica

- le condizioni ambientali locali

Questo approccio molto decentrato viene controbilanciato dal fatto che, l’art.18 della Direttiva, prevede casi nei quali saranno fissati dalla UE valori limite comuni per le emissioni. Si riconosce inoltre che tanto i responsabili che il pubblico più vasto abbiano bisogno di una adeguata ed aggiornata informazione relativa al livello di inquinamento delle diversi istallazioni e impianti.

In che cosa consistono i Registri delle emissioni inquinanti industriali INES ed EPER?

L’ANPA e il Ministero dell’Ambiente dovranno procedere all’istituzione di un inventario nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti (INES) che faranno parte integrante del Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti, conosciuto come EPER  (European Pollutant Emission Register ), la cui istituzione è prevista dalla Direttiva IPPC. Il Registro nazionale (INES) e il Registro europeo (EPER) delle emissioni inquinanti di origine industriale (attualmente in preparazione) rappresentano  una importante novità in campo ambientale, in quanto sono i prodotti di una strategia integrata per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

Considerare l'aria e l'acqua insieme, come compartimenti recettori delle emissioni inquinanti, è un importante primo passo nella direzione di un approccio unitario al problema delle emissioni che potrà scoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali. Le informazioni che costituiscono il Registro INES sono:

-una scheda identificativa, da compilarsi a cura di tutti i gestori dei complessi IPPC

-una scheda relativa alle emissioni o scarichi, da compilarsi a cura di tutti i gestori dei complessi IPPC che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1 del DM 23/11/01

Altro elemento di novità è l'opportunità per tutti i cittadini di esercitare il proprio diritto di accesso alle informazioni ambientali, in maniera  semplice e  comprensibile. I Registri contribuiranno a migliorare la consapevolezza ambientale del pubblico, le prestazioni ambientali dei settori produttivi e la  conoscenza e la  gestione dell'ambiente da parte delle istituzioni pubbliche.

Il Registro europeo delle emissioni inquinanti, denominato EPER nasce a seguito della Decisione della Commissione 2000/479/EC.  Da tutti i Paesi membri della Comunità europea confluiranno nel Registro EPER informazioni su emissioni in aria e acqua di specifici inquinanti  provenienti dai principali settori produttivi e da stabilimenti di grossa capacità. Per armonizzare e uniformare negli Stati membri il processo di implementazione del Registro EPER, la Commissione europea ha recentemente pubblicato un documento di orientamento: il “Guidance document for EPER implementation”, che è stato redatto con la partecipazione dei rappresentanti dell'industria e in consultazione con i rappresentanti di tutti i Paesi membri.

Il registro EPER sarà attivo e accessibile al pubblico dopo la prima scadenza giugno 2003, che l'Italia ha, insieme a tutti gli altri Paesi, per comunicare alla Commissione europea i dati di emissione relativi al 2001. Il registro EPER avrà inizialmente scadenze triennali. Dopo il 2008 sono previste scadenze annuali. Dopo ogni ciclo di dichiarazione, il Registro EPER sarà sottoposto a revisioni che, anche in base alla normativa internazionale,comporteranno aggiustamenti e ampliamenti. La porzione italiana del Registro EPER è denominata INES (Inventario nazionale delle emissioni e loro sorgenti) e sarà attivo e accessibile al pubblico dopo il 2003.

Chi e come partecipa al Registro INES?

Presso il sito internet dell’ANPA (www.sinanet.anpa.it) è disponibile il software (nelle versioni 1997 e 2000 di Access) per la compilazione delle informazioni dell’Azienda da riportare nel Registro INES. Il DM 23/11/01 prevedeva che ogni complesso IPPC compilasse entro il 1 giugno 2002 la parte del Registro di competenza (ovvero scheda identificativa per i complessi IPPC non superanti i valori di soglia di emissione o scarico di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1 del DM, scheda identificativa e dati relativi alle emissioni o scarichi occorsi nel 2001 per i complessi IPPC superanti i suddetti valori di soglia). Successivamente, il D.M. 26/04/02, modificando il precedente, ha differenziato i termini di presentazione delle informazioni prevedendo per i soli complessi IPPC superanti i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1 del DM 23/11/01, entro 1 giugno 2002 la compilazione dei soli dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 la comunicazione dei dati sulle emissioni relativi all'anno 2002.

Quali sono i principali attori coinvolti nell’attuazione della IPPC?

I principali attori coinvolti nelle attività IPPC sono:

-le autorità nazionali, regionali e locali preposte al rilascio delle autorizzazioni negli Stati Membri della UE

-la Commissione Europea ed in particolare la Direzione D.3 Industria e sviluppo” dell’Environment Directorate-General, la cui responsabilità è quella di assicurare l’applicazione conforme della Direttiva negli Stati Membri

-gli esperti degli Stati Membri, delle agenzie nazionali di protezioni ambientali, dell’industria e delle organizzazioni ambientali, che partecipano agli scambi di informazioni sulle BAT

-lo European IPPC Bureau che ha sede presso il EU Joint Research Centre di Siviglia (Spagna);

-i forum per la discussione tra le autorità nazionali sugli argomenti generali connessi all’attuazione della Direttiva, che operano attraverso il gruppo di esperti IPPC e la rete IMPEL.

-il pubblico, che per l’articolo 15 della Direttiva, deve avere accesso alle domande di autorizzazione, alle autorizzazioni, ai rapporti di monitoraggio, all’EPER, in quanto la partecipazione attiva del pubblico è considerata essenziale per condizionare il miglioramento delle prestazioni ambientali.

Cosa prevede il D.Lgs. 372/99?

Con il D.Lgs 372/99 l’Italia ha recepito la Direttiva IPPC unicamente per gli impianti esistenti, con riferimento alle attività previste nell’allegato I. La parte relativa ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali agli impianti esistenti è attualmente un disegno di legge e verrà recepito unitamente alla valutazione di impatto ambientale da parte del Parlamento.

La prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dovrà avvenire utilizzando le migliori tecniche disponibili (BAT) definite ed aggiornate in un futuro decreto ministeriale. Dovrà tenere in considerazione l'obiettivo di armonizzare lo sviluppo socio economico con le attività umane e considerare l'uso delle risorse con la capacità rigenerativa dell'ambiente. L'autorizzazione integrata riunirà tutti gli attuali procedimenti in materia ambientale in un permesso unico. La domanda sarà affidata ad un unico responsabile che coordinerà tutte le altre amministrazioni pubbliche interessate.

L'autorizzazione prevedrà tra l'altro l'adozione delle misure necessarie a prevenire e limitare gli effetti degli incidenti e le condizioni per l'eliminazione dei rischi di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività. In accordo con il D.Lgs 372/99 la domanda di autorizzazione dovrà contenere informazioni relative a:

- L'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;

- Le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;

- Le fonti di emissione dell'impianto;

- Lo stato del sito di ubicazione dell'impianto; il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione  degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

- La tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;

- Le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;

- Le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente

- Le misure previste per evitare la produzione dei rifiuti ex dlgs 22/97, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, l'uso efficace dell'energia, per prevenire gli incidenti, per evitare inquinamenti al momento della cessazione definitiva dell'attività.

L'iter procedurale prevede:

- La possibilità di utilizzare per la domanda il rapporto di sicurezza, elaborato conformemente al D.Lgs 334/99 relativo ai rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o la analisi ambientale e la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale in accordo con la norma ISO 14001,.

- L'autorità competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento, il richiedente entro 15 giorni pubblica su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale o nazionale per le attività di competenza nazionale, un annuncio contente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo dove è possibile prendere visione dei documenti e trasmettere eventuali osservazioni;

- L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti ai fini di permetterne la consultazione al pubblico; convoca una conferenza dei servizi e rilascia entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione.

L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 372/99, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla-osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE. Si applicano comunque le disposizioni vigenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in allegato II, sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata.

Nell'autorizzazione integrata devono essere compresi:

- I criteri relativi alle misure previste per evitare la produzione dei rifiuti ex D.Lgs. 22/97, all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, all'uso efficace dell'energia, per prevenire gli incidenti, per evitare inquinamenti al momento della cessazione definitiva dell'attività;

- I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti, in particolare quelle di cui all' allegato III, che possono interessare l'ambiente. I valori limite non possono essere inferiori a quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale;

- Gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale;

- Le misure relative alle condizioni diverse dalla normalità, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

- Vengono riportate nell'autorizzazione integrata le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dall'autorità competente;

L'autorizzazione viene rinnovata, confermando od aggiornando le prescrizioni, da parte dell'autorità competente ogni 5 anni, che diventano otto nel caso di registrazione ai sensi del regolamento EMAS II. In particolari condizioni è previsto un riesame anche prima dei cinque anni cioè quando l'impianto causi inquinamento, le BAT abbiano subito modifiche sostanziali, non siano garantite condizioni di sicurezza e tutela dell'ambiente, nuove disposizioni legislative.

In caso di rinnovo o riesame possono essere concesse deroghe alle prescrizioni, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente, assicuri il rispetto dei requisiti entro un termine di sei mesi e se il progetto determini una riduzione dell'inquinamento Il gestore effettua i controlli e ne comunica i dati all'autorità competente, che li mette a disposizione del pubblico. L'autorità competente anche tramite le ARPA verifica la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione. L'ARPA effettua i controlli presso gli impianti, gli esiti delle comunicazioni vengono comunicati all'autorità competente nonché al pubblico, tramite gli uffici individuati dall'autorità stessa. Copia dell'autorizzazione deve essere a disposizione del pubblico.

Cosa prevede il DM 23/11/01?

Il DM 23/11/01 definisce e regola la raccolta delle informazioni e l'implementazione dell'Inventario INES, che sarà pubblico e aggiornato annualmente. In base al DM 23/11/01, i gestori dei complessi IPPC con un sistema di auto dichiarazione comunicheranno all'ANPA e alle autorità competenti annualmente dati qualitativi e quantitativi di un elenco definito di inquinanti presenti nei reflui gassosi ed acquosi dei loro impianti. Le comunicazioni saranno validate dalle autorità competenti che ne trasmetteranno i risultati all'ANPA. L'ANPA elabora i dati, li trasmette al Ministero dell'Ambiente anche per l'invio alla Commissione Europea (andranno a costituire il registro EPER) e li rende pubblici tramite internet. La prima raccolta di dati relativi all'anno 2001 riguarda i gestori di tutti i complessi IPPC che entro il 01/06/2002 comunicheranno all'autorità competente e all'ANPA i dati identificativi del complesso e, nel caso di superamento dei valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, anche i dati di emissione in aria ed acqua. Tali disposizioni sono state modificate con il decreto 26 aprile 2002 "Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999", pubblicato in G.U. 31 maggio 2002, che ha di fatto differenziato i termini di presentazione della documentazione in maniera tale per cui tutti i gestori dei complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1, entro 1 giugno 2002 devono comunicare all'autorità competente ed all'ANPA solo i dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all'anno 2002".

Le successive comunicazioni avverranno entro il 30 aprile di ogni anno, quando saranno comunicati i dati relativi all'anno precedente.

I dati e il formato della comunicazione vengono descritti negli Allegati 1 e 2 del DM 23/11/01, che contengono, rispettivamente, le linee  guida e il questionario per la dichiarazione delle emissioni.

Cosa prevede il DM 26/4/2002?

Il DM 26/4/2002 tiene conto della impossibilità e delle difficoltà logistiche che i gestori dei complessi aziendali incontrerebbero nel dover effettuare la rilevazione dei dati sulle emissioni relative all'anno 2001 nel breve tempo intercorrente tra la pubblicazione del DM 23/11/01 e la scadenza prevista, e stabilisce che la prima dichiarazione debba essere riferita ai dati relativi all'anno 2002. Inoltre introduce nel testo del decreto il chiarimento relativo all'autorità competente in materia di comunicazioni;

Quali sono gli impianti ai quali si applica la IPPC?

Il DM 23/11/01 chiarisce in dettaglio quali sono gli impianti ai quali si applicano gli obblighi della IPPC. In accordo all’articolo 4 ricadono nei criteri di applicabilità della IPPC, solo i cosiddetti complessi IPPC (da intendersi come unità dichiaranti) definibili come le strutture industriali o produttive costituite da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate dell’allegato I del D.Lgs. n. 372/99, come specificate nella tabella 1.6.1 “Attività IPPC” del DM 23/11/01.

I complessi produttivi IPPC sono tenuti ad una dichiarazione annuale che riguarda: informazioni per l’identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni che vi sono svolte, informazioni sulle emissioni in aria ed acqua di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia stabilite nelle tabelle 1.6.2 e 1.6.3.

La dichiarazione si compone essenzialmente di tre parti.

1. La prima parte riguarda l’identificazione del complesso produttivo e delle attività sorgenti di emissioni che vi sono svolte.

2. La seconda parte riguarda le emissioni in aria.

3. La terza parte riguarda le emissioni in acqua (nel questionario è presente anche una quarta parte, che è relativa alle emissioni in acqua).

Quali sono le scadenze immediate e le responsabilità per la dichiarazione?

Così come previsto dal DM 26/04/02, pubblicato in G.U. 31/05/2002:

entro il 1° giugno del 2002 tutti i gestori complessi IPPC che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1 del presente decreto, hanno l’obbligo di comunicare all’autorità competente e all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, i dati identificativi del complesso.

entro il 30 aprile 2003 gli stessi devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all'anno 2002 .

A partire dall’anno 2003, tutti i gestori dei complessi IPPC le cui emissioni superino i predetti valori di soglia, dovranno comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’autorità competente e all’ANPA, i dati relativi all’anno precedente.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi.

Scadenza Gestori Adempimenti

scadenza gestori adempimenti
1° giugno 2002 :

Gestori dei complessi IPPC di cui alla tabella 1.6.1 dell’Allegato 1 che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3.

Devono comunicare all’autorità competente e all’ANPA, i dati identificativi del complesso.

 

30 aprile di ogni anno (a partire dal 2003)

 

Gestori dei complessi IPPC di cui alla tabella 1.6.1dell'allegato 1 che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3

 

 

 

Devono comunicare, all’autorità competente e all’ANPA, i dati relativi all’anno precedente, con riferimento ad informazioni per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni che vi sono svolte, informazioni sulle emissioni in aria ed acqua di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti. La dichiarazione annuale si compone di 3 parti:
- la prima parte concerne l'identificazione del complesso produttivo e delle attività sorgenti di emissioni ivi svolte;
- la seconda parte attiene alle emissioni in aria
-la terza parte riguarda le emissioni in acqua

 

 Quali sono le autorità competenti alle quali inviare la comunicazione IPPC?

Le autorità competenti alle quali trasmettere le comunicazioni previste dall’ IPPC sono:

- per gli impianti sottoposti a procedura di VIA nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Servizio VIA) e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

- per gli altri impianti: la Regione interessata o le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

Quali sono le modalità di comunicazione dei dati da parte dei gestori dei complessi IPPC?

Indicazioni dettagliate su chi deve partecipare al censimento, cosa e come dichiarare sono contenute rispettivamente nei due allegati del DM 23/11/01:

- Allegato 1 "Linee guida per la dichiarazione delle emissioni"

- Allegato 2 "Questionario per la dichiarazione delle emissioni"

Presso il sito internet dell’ANPA (www.sinanet.anpa.it) è disponibile il software (nelle versioni 1997 e 2000 di Access) per la compilazione delle suddette  informazioni (corredato di istruzioni circa la modalità di invio delle stesse).

Come si utilizzano le “Linee guida per la dichiarazione delle emissioni”?

Le “Linee guida per la dichiarazione delle emissioni” contenute nell’ Allegato 1 del DM 23/11/01, sono rivolte agli operatori dei complessi produttivi e contengono le istruzioni per la dichiarazione. Esse, dopo aver messo l’operatore del complesso in grado di capire se deve dichiarare o meno, guidano il dichiarante nel compilazione del rapporto, dando indicazioni di dettaglio su quali informazioni acquisire, come acquisirle e come dichiararle.

Nelle linee guida sono riportati criteri e modalità per la acquisizione e presentazione dei dati da fornire nelle dichiarazioni, per la qualità dei quali è indispensabile porre grande attenzione.

Le Linee guida, sono costituite dalle seguenti parti la cui consultazione risulta indispensabile per la corretta compilazione del questionario:

- Criteri ed indicazioni per la dichiarazione, in cui vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per la compilazione, nonché riportati gli elenchi di riferimento nazionali e internazionali, nei quali si possono trovare informazioni utili per la produzione dei dati di emissione.

- Particolarità, dove sono riportatele indicazioni per risolvere alcune difficoltà che si possono incontrare nell’effettuare la dichiarazione;

- Riferimenti che è un elenco di tutti i riferimenti normativi nazionali e comunitari che sono alla base della dichiarazione delle emissioni in aria ed acqua di origine industriale;

- Glossario, che contiene le definizioni di alcuni termini e acronimi usati nel testo

- Allegati, dove sono riunite tutte le tabelle e le figure alle quali si fa riferimento nelle linee guida e nel questionario.
 

Tra i dati che devono essere forniti vi sono anche quelli relativi alla classificazione standard europea delle attività economiche del complesso IPPC, con  riferimento alla nomenclatura NACE (National Classification of Economic Activities) ed classificazione standard europea delle fonti di emissione NOSE-P: (Nomenclature Of Sources of Emission).

Le linee guida saranno sottoposte a processi di revisione annuali in base agli sviluppi del registro europeo EPER e della normativa ambientale nazionale ed  internazionale.

L’Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti è reso disponibile, per la consultazione da parte del pubblico, sui siti Internet del Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it) e dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (www.sinanet.anpa.it).

Le modalità di invio delle comunicazioni da parte dei gestori dei complessi IPPC e delle autorità competenti all’ANPA sono definite a mezzo del sito internet dell’ANPA (www.sinanet.anpa.it).

Esso è relativo al solo file INES2002.txt e può avvenire:

a) via internet tramite posta elettronica, alla casella INES.dichiarazione2002@anpa.it; il file INES2002.txt deve essere accompagnato da un testo che contenga informazioni secondo il seguente schema:
 

INES – Comunicazione 2002 (relativa ai dati dell’anno 2001)

Complesso IPPC___________________________________________________________________

via/piazza/località____________________________________________ n. civico________

CAP________ comune____________________________________________ provincia________

Data ______________

b) Invio della dichiarazione per posta: il file contenente il questionario compilato deve essere ricopiato su dischetto o su CD; sul dischetto o CD deve essere apposta una etichetta contenente le seguenti informazioni:


INES – Comunicazione 2002

Denominazione complesso IPPC dichiarante __________________________________________

Si deve inoltre compilare una lettera di accompagnamento del questionario compilato (anche su carta intestata) contenente le informazioni secondo il seguente schema:

INES – Comunicazione 2002 (relativa ai dati dell’anno 2001)

Complesso IPPC___________________________________________________________________

via/piazza/località____________________________________________ n. civico________

CAP________ comune____________________________________________ provincia________

Data ______________

Come si compila il “Questionario per la dichiarazione dei dati delle emissioni”?

Per compilare correttamente il questionario è indispensabile seguire le istruzioni riportate nelle linee guida.

Il modello da utilizzare per la compilazione del “Questionario per la dichiarazione dei dati di emissione” è contenuto nell’Allegato 2 del DM 23/11/01.

Il Questionario è composto di quattro parti, ciascuna costituita da più schede:

La Parte I comprende le schede 1, 2 e 3 relative all’identificazione del complesso dichiarante e delle attività IPPC che lo caratterizzano e riguarda inoltre  informazioni sulla persona tecnicamente competente che può essere contattata dalle autorità competenti e dall’ANPA in caso di necessità.

La Parte II è relativa alle emissioni in aria, totali e ripartite per singole attività IPPC sorgenti delle stesse. La Parte II deve essere compilata dai complessi IPPC che hanno emissioni in aria da dichiarare.

La Parte III è relativa alle emissioni in acqua: situazione depurazione, emissioni totali distinte in scarichi diretti ed indiretti e ripartite per singole attività IPPC sorgenti delle stesse. La Parte III deve essere compilata dai complessi IPPC che hanno emissioni in acqua da dichiarare.

La Parte IV comprende le schede A e B e riguarda i complessi produttivi IPPC che inviano i propri effluenti liquidi, tutti o parte di essi, ad un depuratore esterno che è un’unità tecnica a sé legata da un contratto al complesso dichiarante. Tali complessi produttivi IPPC, dopo aver compilato la parte III del questionario, possono scegliere se compilare o meno la IV parte. La compilazione di questa parte del questionario con informazioni sulle emissioni in uscita dal depuratore esterno permette alla autorità di rendere pubblici solo i dati di emissione in acqua dopo la depurazione esterna. L’adozione di questa opportunità prevede il consenso del gestore del depuratore che secondo le modalità più avanti descritte deve pervenire all’autorità competente.

La dichiarazione deve essere accompagnata da una certificazione da parte di un responsabile della dichiarazione (proprietario o gestore o altro) del complesso dichiarante. Il responsabile della dichiarazione può essere o meno la persona di riferimento. La persona di riferimento è quella tecnicamente competente che, in caso di necessità, può essere contattata dalle autorità competenti e dall’ANPA.

Nel sito dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per la dichiarazione tramite software.

Come è strutturata la Dichiarazione IPPC?

I complessi produttivi IPPC sono tenuti ad una dichiarazione annuale che riguarda: informazioni per l’identificazione del complesso e delle attività sorgenti  di emissioni che vi sono svolte, informazioni sulle emissioni in aria ed acqua di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia.

La dichiarazione IPPC si compone essenzialmente di tre parti.

- La prima parte riguarda l’identificazione del complesso produttivo e delle attività sorgenti di emissioni che vi sono svolte.

- La seconda parte riguarda le emissioni in aria.

- La terza parte riguarda le emissioni in acqua (nel questionario è presente anche una quarta parte, che è relativa alle emissioni in acqua).

Le informazioni dichiarate andranno a costituire l’Inventario nazionale INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e il  Registro EPER  (European Pollutant Emission Register).

Attraverso l’Inventario INES e il Registro EPER le informazioni saranno rese pubbliche. Nel 2002 tutti i gestori complessi IPPC che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1, hanno l’obbligo di comunicare all’autorità competente e all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, i dati identificativi del complesso.

Entro il 30 aprile 2003 gli stessi devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all'anno 2002.

Le dichiarazione devono essere inviate contemporaneamente alla propria autorità competente e all’ANPA entro il 30 marzo.

Le modalità di invio sono disponibili, tramite internet, sul sito dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (www.sinanet.anpa.it e/o  www.anpa.it).

Come esempio di dichiarazione per la consultazione durante la compilazione della propria dichiarazione è utile fare riferimento alla Dichiarazione tipo che  viene proposta nell’Allegato 2 del DM 23/11/01, relativa ad un complesso per la produzione di energia elettrica, costituito da tre unità.

Quali sono le responsabilità dell’autorità competenti?

Nella tabella seguente sono riportate le responsabilità delle autorità competenti.

Scadenza Autorità competenti Responsabilità

30 settembre 2002

 

Per autorità competente si intende la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della vigente normativa o l'autorità individuata dalla Regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

Devono trasmettere all’ANPA, previa validazione, le comunicazioni relative ai dati del 2001

30 giugno di ogni anno

 

Per autorità competente si intende la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della vigente normativa o l'autorità individuata dalla Regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

Devono trasmettere all’ANPA, previa validazione, le comunicazioni relative ai dati post 2001.

 

2004 ANPA

potrà sottoporre al Ministero dell’Ambiente eventuali proposte di revisione delle Linee guida e del questionario allegati al D.M. 23 novembre 2001 e delle modalità di comunicazione, anche ai fini di integrare le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati al MUD.

Da definire ANPA e Ministero dell’Ambiente

dovranno istituire un inventario nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti (INES), che conterrà le informazioni raccolte con le dichiarazioni, e del Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti (EPER), per garantire l’accesso del pubblico ai dati.

 

Allegato I del D.Lgs.372/99

“Categorie di attività industriali di cui all'art. 1”

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa.
Qualora uno stesso gestore ponga
in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1. ATTIVITÀ ENERGETICHE.

1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW(1).

(1) I requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003.

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.

1.3. Cokerie.

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI.

2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5. Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m 3

3. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI.

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni,
mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a 300 kg/m 3 .

4. INDUSTRIA CHIMICA.

Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;

c) idrocarburi solforati;

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e) idrocarburi fosforosi;

f) idrocarburi alogenati;

g) composti organometallici;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i) sostanze coloranti e pigmenti;

k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5. GESTIONE DEI RIFIUTI

Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1).

(1) Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva n. 94/31/CE (Gazzetta Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28).

(2) Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/692/CEE (Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 48).

(3) Gazzetta Ufficiale n. L 163 del 14 giugno 1989, pag. 32.

(4) Gazzetta Ufficiale n. L 203 del 15 luglio 1989, pag. 50.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

6. ALTRE ATTIVITA'

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.4.

a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio subase annua).

6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
 

Allegato II del D.Lgs.372/99

“Elenco delle direttive di cui all'art. 14”

1) Direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

2) Direttiva n. 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

3) Direttiva n. 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.

4) Direttiva n. 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

5) Direttiva n. 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano.

6) Direttiva n. 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva n. 76/464/CEE successivamente modificata dalle direttive numeri 88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano l'allegato II della direttiva numero 86/280/ CEE.

7) Direttiva n. 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.

8) Direttiva n. 89/429/CEE concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagliimpianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.

9) Direttiva n. 94/67/CE sull'incenerimento di rifiuti pericolosi.

10) Direttiva n. 92/112/CEE che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio.

11) Direttiva n. 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione, modificata da ultimo dalla direttiva n. 94/66/CE.

12) Direttiva n. 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

13) Direttiva n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE.

14) Direttiva n. 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.

15) Direttiva n. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.


Allegato III del D.Lgs.372/99

“Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione

ARIA

1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.

2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.

3. Monossido di carbonio.

4. Composti organici volatili

5. Metalli e relativi composti.

6. Polveri.

7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).

8. doro e suoi composti.

9. Fluoro e suoi composti.

10. Arsenico e suoi composti.

11. Cianuri.

12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.

13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlo- rodibenzofurani (PCDF).

ACQUA

1. Composti organoalogenati e sostanze che pos-sono dar loro origine nell'ambiente idrico.

2. Composti organofosforici.

3. Composti organici dello stagno.

4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.

5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.

6. Cianuri.

7. Metalli e loro composti.

8. Arsenico e suoi composti.

9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.

10. Materie in sospensione.

11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).

12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).
 

Allegato IV del D.Lgs.372/99

“Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2, numero 12, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione”

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.

2. Impiego di sostanze meno pericolose.

3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.

4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.

5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico.

6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.

7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;

8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.

9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.

10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.

11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente;

12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'alt. 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali.
 

Appendice A - Elenco dei BREF

1. Pulp and Paper manufacture

2. Iron and Steel production

3. Cement and Lime production

4. Cooling Systems

5. Chlor-Alkali manufacture

6. Ferrous Metal processing

7. Non-Ferrous Metal processes

8. Glass manufacture

9. Tanning of hides and skins

10. Textile processing

11. Monitoring systems

12. Refineries

13. Large Volume Organic Chemicals

14. Smitheries and Foundries

15. Intensive Livestock Farming

16. Emissions from storage of bulk or dangerous materials

17. Common waste water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector

18. Economic and cross media issues under IPPC

19. Large Combustion Plant

20. Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids & Fertilisers

21. Large Volume Inorganic Chemicals - Solid & Others

22. Slaughterhouses and Animal By-products

23. Food, Drink and Milk processes

24. Ceramics

25. Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities

26. Surface treatment of metals

27. Surface treatments using solvents

28. Waste Incineration

29. Waste Treatments (Previously Waste Recovery/Disposal activities)

30. Speciality inorganic chemicals

31. Organic fine chemicals

32. Polymers